1. Sono abrogati:
a) la legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
b) il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni;
c) il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
d) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
e) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
f) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni;
g) il decreto legislativo 4 novembre 2005, n. 227;
h) l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;
i) l'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345;
l) il decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257;
m) l'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
n) i commi 4 e 7 dell'articolo 22 e l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
o) il comma 1 dell'articolo 35 e l'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
p) il comma 3 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
q) il comma 1 dell'articolo 37 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;
r) i commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
s) l'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
t) ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.